PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I proprietari di unità rurali nei cui ambiti ricadono zone forestali possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 10 per cento delle spese effettivamente da loro sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità.

Art. 2.

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che hanno provocato incendi dolosi nelle loro unità rurali.
      2. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese per le opere previste dal medesimo articolo 1 risultano superiori al valore del prodotto dell'azienda interessata.
      3. Nei confronti di imputati o di coimputati in procedimenti per incendio doloso o non doloso di zone forestali, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa in attesa del giudizio definitivo.

Art. 3.

      1. I proprietari aventi diritto al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 presentano apposita domanda al reparto del Corpo forestale dello Stato competente per territorio che, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, è tenuto, dopo avere verificato il possesso dei requisiti prescritti, a pronunciarsi in merito. Decorso inutilmente tale termine, si applica il principio del silenzio-assenso.

 

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Art. 4.

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è applicabile una sola volta ogni cinque anni.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.